Cons. Stato, sez.
VI, 17 ottobre 2006, n. 6192,sulla natura
processuale dell’articolo 21 octies della
legge n. 241 del 1990, introdotto dalla legge n. 15 del 2005
“L’art. 21 octies non
determina, quindi, alcuna degradazione di un vizio di
legittimità a mera
irregolarità.
Esso si limita a
codificare il principio diretto aa valutare l’interesse a ricorrere,
che viene
negato ove il ricorrente non possa attendersi, dalla rinnovazione del
procedimento, una decisione diversa da quella già adottata in
quanto ciò priva
il ricorrente dell’interesse a coltivare un giudizio da cui non
potrebbe
ricavare alcuna concreta utilità”
Omissis
“ Devono a questo punto essere esaminati i ricorsi in appello,
proposti, per
motivi analoghi, dalla Provincia di Modena e dall’Enel Distribuzione
s.p.a..
Entrambi gli appellanti sostengono che la comunicazione di avvio non
era dovuta
per il procedimento di proroga, da considerarsi atto vincolato e che le
opere
erano state realizzate in vigenza della dichiarazione di pubblica
utilità, senza
alcuna rilevanza del provvedimento di proroga.
Essi hanno, inoltre, richiesto l’applicazione dell’art. 21 octies della
legge
n. 241/90, introdotto dalla legge n. 15/2005, sostenendo che i
ricorrenti non
avrebbero comunque potuto dare alcun concreto apporto, idoneo a
influire sul
contenuto del provvedimento adottato.
I ricorsi in appello sono fondati.
Il Collegio ritiene di non doversi discostare dall’orientamento, che
richiede
che anche in relazione al procedimento di proroga dei termini per
l’espropriazione
debba essere consentita, nelle forme previste, la partecipazione degli
eventuali interessati, potendo l’atto di proroga influire su diversi
aspetti,
tra cui quello del momento del pagamento dell’indennità (Cons.
Stato, VI, n.
5443/2002; n. 1768/2003).
Ritiene, tuttavia, che nel caso di specie debba essere applicato l’art.
21
octies, comma II, della legge n. 241/90.
Come è noto, il citato art. 21 octies ha introdotto nel nostro
ordinamento i
c.d. vizi non invalidanti del provvedimento amministrativo, prevedendo,
in
particolare nella seconda parte del comma II, che, anche in caso di
l’attività
discrezionale della p.a., il provvedimento non sia annullabile per la
mancata
comunicazione di avvio del procedimento “qualora l’amministrazione
dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere
diverso
da quello in concreto adottato”.
Questa Sezione ha già ritenuto che si tratta di un norma
processuale
applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla
data di entrata
in vigore della legge n. 15/05, in quanto, sancendo la non
annullabilità del
provvedimento, il legislatore ha inteso escludere la possibilità
che esso
(comunque illegittimo) ed i suoi effetti vengano eliminati dal giudice
amministrativo, senza spingersi ad affermare che l’atto non sarebbe
più
qualificabile, sul piano sostanziale, come annullabile (Cons. Stato,
VI, n.
2763/2006; n. 4307/2006).
Trattandosi di disposizione di natura processuale, la norma è,
quindi,
applicabile anche in relazione ai provvedimenti impugnati nel presente
giudizio, benché adottati prima della sua entrata in vigore.
Con le stesse decisioni citate, la Sezione ha anche rilevato che l’art.
21
octies non determina alcuna degradazione di un vizio di
legittimità a mera
irregolarità, né integra una “fattispecie esimente” che
affranca ab initio il
provvedimento amministrativo dalle violazioni vizianti contemplate
dall’art. 21
octies; mentre l’irregolarità opera ex ante e in astratto, per
cui il
provvedimento amministrativo affetto da vizio formale minore è
un atto ab
origine meramente irregolare, nel caso dell’art. 21 octies, comma II,
la
violazione continua ad integrare un vizio di legittimità, che
non comporta
l’annullabilità dell’atto a causa di valutazioni, attinenti al
contenuto del
provvedimento, effettuate ex post dal giudice, che accerta che il
provvedimento
non poteva essere diverso.
Il provvedimento è, e resta affetto, da un vizio di
legittimità. Il legislatore
non ha, dunque, inteso intervenire sulla qualificazione dei vizi
procedimentali
o formali e del vizio della violazione dell’art. 7 della legge n.
241/90, che
restano tutti vizi di legittimità, ma ha voluto incidere sulle
conseguenze
connesse all’invalidità del provvedimento viziato nella forma o
nel
procedimento.
La ragione della portata non invalidante del vizio non può
essere rinvenuta
nella regola del raggiungimento dello scopo, mutuata dalla previsione
dell’art.
156, comma 3, c.p.c., che stabilisce che “la nullità non
può mai essere
pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”.
Infatti, il principio del raggiungimento dello scopo è da tempo
applicato dal
GA proprio in tema di violazione dell’art. 7 della legge n. 241/90; la
giurisprudenza ha ritenuto che tale disposizione non può essere
applicata
meccanicamente e formalisticamente, dovendosi escludere il vizio nei
casi in
cui lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque
raggiunto
(Cons., Stato, IV, n. 3/96; Cons. Stato, V, n. 283/96) o vi sia
comunque un
atto equipollente alla formale comunicazione (Cons. Stato, VI, n.
2069/99).
In caso di omessa comunicazione di avvio, lo scopo è raggiunto,
non quando
l’atto non poteva essere diverso, ma quando il privato ha ricevuto un
atto
equipollente, o ha comunque partecipato o ha avuto la
possibilità di partecipare
al procedimento.
In tali casi, i vizi procedimentali non determinano alcuna concreta
lesione, in
quanto la ratio sottesa alle regole formali o procedimentali è
stata comunque
conseguita e l’annullamento appare un rimedio non proporzionato.
L’art. 21 octies, invece, rende irrilevante la violazione delle norme
sul
procedimento o sulla forma dell’atto, per una ragione diversa che non
attiene
al (sostanziale) rispetto della specifica disposizione sulla forma o
sul
procedimento, bensì al fatto che il contenuto dispositivo
dell’atto “non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
Qui, si è in presenza di una norma che si muove in un’altra
ottica, definita
dalla dottrina come quella del raggiungimento del risultato.
L’entrata in vigore del citato art. 21 octies non ha, quindi, inciso
sulle
categorie dell’irregolarità e dell’illegittimità
dell’atto amministrativo, né
può aver determinato un affievolimento delle regole dell’azione
amministrativa,
che sono intimamente collegate alla tutela del cittadino.
La novella legislativa si è limitata a codificare quelle
tendenze già emerse in
giurisprudenza mirate a valutare l’interesse a ricorrere, che viene
negato ove
il ricorrente non possa attendersi, dalla rinnovazione del
procedimento, una decisione
diversa da quella già adottata (sulla base dell’art. 21 octies
il provvedimento
non è annullabile non perché assoggettato ad un diverso
regime di invalidità o
irregolarità, ma perché la circostanza che il contenuto
non possa essere
diverso priva il ricorrente dell’interesse a coltivare un giudizio, da
cui non
potrebbe ricavare alcuna concreta utilità).
Mentre con riguardo alla prima parte del comma II dell’art. 21 octies,
deve
essere “palese” che il contenuto dei provvedimenti (vincolati) non
poteva
essere diverso, per la seconda parte della norma, relativa alla
violazione
dell’art. 7 della legge n. 241/90, è richiesta una prova
particolarmente
rigorosa che il provvedimento non poteva essere diverso.
Deve escludersi la sussistenza di tale prova quando gli elementi che il
privato
intendeva introdurre nel procedimento (e che ha indicato in giudizio)
non siano
facilmente risolvibili se non con valutazioni di merito che appaiono
precluse
al giudice amministrativo (che peraltro si fonderebbero su una risposta
alle
osservazioni del privato resa in giudizio dalla P.a., o meglio dal suo
difensore, sulla base di ulteriori elementi rispetto a quelli emersi in
sede
procedimentale, col l’effetto di squilibrare ancor più la
posizione del
cittadino rispetto all’amministrazione).
Con la già citata decisione n. 4307/2006, questa Sezione ha
esaminato una
fattispecie analoga a quella oggi in esame, relativa proprio ad una
procedura
per la realizzazione di un elettrodotto.
In quel caso i ricorrenti lamentavano la mancata partecipazione alla
procedura
espropriativa, nel corso della quale intendevano proporre osservazioni
sul
tracciato dell’elettrodotto da realizzare.
La Sezione ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per
applicare il
citato art. 21 octies, in quanto risultava, in quel caso, difficile
valutare in
giudizio che il provvedimento non poteva essere diverso, a meno di non
voler
attribuire al giudice amministrativo valutazioni di merito sostitutive
dell’operato della P.a.; la prova non era stata comunque fornita
dall’amministrazione.
Il paragone con la fattispecie in esame è particolarmente utile
ai fini
dell’applicazione dell’art. 21 octies e conduce, invece, a ritenere in
questo
caso applicabile la norma.
Nella fattispecie in esame, infatti, i ricorrenti in primo grado non
hanno
indicato quale tipo di osservazioni intendevano proporre nel
procedimento
amministrativo di proroga, cui non hanno partecipato; inoltre, ogni
questione
relativa al tracciato dell’elettrodotto è ormai preclusa dalla
reiezione (confermata
in questa sede) del ricorso contro gli iniziali atti della procedura.
Nel respingere il ricorso, il giudice di primo grado, con statuizione
ormai
definitiva, ha ritenuto infondati i motivi relativi alla partecipazione
a
quella fase del procedimento, al difetto di istruttoria e di
motivazione in
ordine alla scelta del tracciato e alla questione dell’esposizione ai
campi
elettromagnetici.
Si tratta, quindi di questioni ormai precluse, che comunque dovevano
essere
fatte valere in sede procedimentale al momento dell’avvio della
procedura.
Un eventuale partecipazione al procedimento di proroga in alcun modo
avrebbe
potuto influire sul contenuto del provvedimento finale, poi impugnato e
di
questo le parti appellanti ne hanno dato dimostrazione, facendo
riferimento
proprio agli elementi appena evidenziati.
E’, evidente che in un caso, in cui la proroga è stata disposta
quando le opere
erano state già realizzate, alcun concreto apporto poteva essere
fornito dai
proprietari dei terreni con riferimento al tracciato dell’elettrodotto
o a
questioni già esaminate in sede di approvazione del progetto; la
partecipazione
al procedimento non avrebbe in alcun caso potuto determinare un esito
diverso
dello stesso.
Deve, quindi, ritenersi che, in applicazione del citato art. 21 octies,
il
provvedimento impugnato non sia annullabile per la mancata
comunicazione
dell'avvio del procedimento, perché il contenuto del
provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.”Omissis
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